Revisioni: tutti gli aggiornamenti in materia
Riassumiamo le importanti novità in materia di revisioni. La legge 11 settembre 2020 n.120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, all’art. 49 ha apportato modifiche al Decreto Cura Italia ed al Codice della Strada, che di seguito riassumiamo per la categoria.
L’Art. 49 – comma 5-septies, lettera a). Ulteriore proroga scadenza revisioni, recita: “in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020 »;
Si fa notare che il prolungamento interessa anche le attività di visita e prova previste dagli articoli 75 e 78 del Codice della Strada, e quindi le attività effettuate dalle imprese che svolgono installazione di impianti gpl-metano e che eseguono i relativi collaudi.
A tale proposito il Presidente ANARA di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Claudio Chiacchiera afferma : “L’ulteriore proroga della scadenza delle revisioni approvata nel DL Semplificazioni in sede di conversione parlamentare mette a rischio migliaia di centri di controllo e la continuità di un servizio essenziale per la sicurezza degli automobilisti e delle strade. I revisori auto di Anara Confartigianato esprimono forte preoccupazione per il provvedimento che va in direzione opposta a quella sollecitata da tempo dalle imprese per accelerare il graduale ripristino del servizio revisioni e rimettere al più presto le imprese del settore in condizioni di piena operatività e sostenibilità economica.
Il periodo aggiuntivo di proroga compromette ulteriormente le prospettive di attività che, sebbene consentite dalla normativa di emergenza in quanto indispensabile alla collettività, hanno subito una consistente contrazione nel periodo del lockdown essendo state ostacolate, di fatto, dal rinvio della scadenza delle revisioni previsto dal DL “Cura Italia”, con pesanti ricadute sulle imprese del settore. Tale restrizione appare quindi assai penalizzante e incomprensibile, a maggior ragione nella fase attuale in cui sono state superate le limitazioni alla mobilità previste dalla richiamata normativa di emergenza.”
“Anara Confartigianato –ribadisce Claudio Chiacchiera– ha richiesto un intervento urgente di correzione del provvedimento, attraverso una adeguata rimodulazione della proroga che consenta di anticipare gradualmente la gestione delle operazioni di revisione ed evitare il congestionamento del servizio che produrrebbe problemi alle imprese e ai clienti anche per il futuro. Sarebbe opportuno a questo punto prorogare fino a giugno 2021, la scadenza dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate dai centri di controllo, al fine di contenere gli ulteriori costi che graverebbero sulle imprese.”
Anara ha già ricevuto rassicurazioni circa l’intenzione di intervenire in via parlamentare per modificare il provvedimento nella direzione sollecitata, ma proseguirà comunque l’azione per arrivare al più presto al risultato concreto auspicato, affinché possa essere salvaguardata l’operatività dei centri di controllo e favorita la ripresa economica delle imprese del settore, su cui poggia la sicurezza del parco auto circolante del nostro Paese.
Art. 49 – comma 5-septies, lettera b). Accertamenti svolti da ispettori.
Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870
Art. 49 – comma 5-ter, lettera g) – Visita e prova veicoli a seguito modifiche strutturali e funzionali.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Vista la forte implicazione che questi due punti hanno per le attività dei centri di controllo per quanto attiene i veicoli pesanti e le prospettive che si possono aprire per il riconoscimento e l’incremento delle attività delle nostre imprese installatrici, e visto che la loro attuazione deve avvenire per decreto si è chiesto di poter partecipare attivamente ai lavori atti a definire la norma.