Permesso di guida provvisorio: comunicazioni del Ministero
Trasmettiamo di seguito una comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alle procedure per il rilascio del permesso di guida provvisorio cui all’art. 126, comma 8-bis, CdS da parte delle CML.
A decorrere dal 1° febbraio 2021, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, co. 8-bis, CdS sono implementate presso le CML le funzioni di: inserimento, modifica e stampa del permesso di guida provvisorio. La procedura si articola nelle seguenti fasi:
1) COLLEGAMENTO ED ACCESSO
Con le modalità attualmente in uso, ciascuna CML accede al collegamento con il CED di questa DGMOT utilizzando le credenziali di cui è in possesso quale soggetto ex art. 119, co. 4, CdS. Ai fini esclusivamente delle funzioni relative ad inserimento, modifica e stampa del permesso di guida provvisorio, oltre agli attuali codici identificativi dei quali la CML è già titolare, possono essere generate due ulteriori matricole abilitate per ciascuna CML, di cui dotare, eventualmente, gli uffici della stessa CML preposti all’attività di prenotazione delle visite.
2) INSERIMENTO E VERIFICA EVENTUALE SUSSISTENZA OSTATIVITA’
Previa verifica che la patente per la quale si richiede il rilascio del permesso di guida provvisorio per la prima volta non sia scaduta nella validità, attraverso la funzione inserimento, si provvede a compilare apposita maschera con i dati anagrafici del titolare di patente, sottoposta a rinnovo presso la CML, che richiede il permesso di guida provvisorio. A seguito di invio, la procedura provvede a verificare presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, la sussistenza di eventuali ostatività al rilascio di tale premesso.
2.a) Presenza ostatività. Se dalla verifica risulta che sulla patente di guida – per la quale è richiesta la verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica ai fini del rinnovo presso la CML e contestualmente il rilascio del permesso di guida provvisorio in parola –, sono presenti nella predetta anagrafe nazionale ostatività oppure risulta che il titolare di patente di guida deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del Codice della Strada, il sistema procede a generare, a seconda dei casi, una delle comunicazioni di questa Direzione Generale di cui ai punti nn. 5) e 5.a) ai quali si rinvia. In tali casi, la CML o l’ufficio dalla stessa abilitato con apposita matricola all’espletamento delle procedure in parola, provvede a:
- stampare e consegnare al titolare della patente per la quale è stato richiesto il permesso di guida provvisorio, la comunicazione di presenza di ostatività rilasciata dal sistema;
- rilasciare al predetto titolare, se non ha provveduto già in precedenza, la ricevuta della avvenuta prenotazione della visita medica presso la CML.
2.b) Assenza ostatività. Se, a seguito di invio dei dati anagrafici del richiedente, la procedura non riscontra anagrafe nazionale degli abilitati alla guida alcuna delle condizioni ostative su descritte, il permesso di guida provvisorio può essere rilasciato, procedendo nell’ordine ad inserire, negli appositi campi:
- data di prenotazione della visita medica;
- estremi della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo su c/c 4028, che dovrà essere esibito dal richiedente il permesso di guida provvisorio.
3) RILASCIO E STAMPA DEL PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO
All’esito dell’invio dei dati descritti nel punto 2b), il sistema restituisce il permesso di guida provvisorio, conforme all’allegato 1, che, stampato su carta intestata della CML, è consegnato al richiedente avente diritto.
4) MODIFICA DEL PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO
Poiché il disposto del comma 8-bis dell’art. 126 CdS prevede, tra l’altro, che: “, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo”, nei casi in cui:
- a seguito di una visita in CML gli accertamenti non siano conclusi, ma sia necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi similari, oppure
- sia posticipata la data della prenotazione della visita da effettuarsi presso la CML, per esigenze di quest’ultima o per giustificabili esigenze del titolare di patente da rinnovarsi nella validità, o ipotesi similari,
è possibile procedere alla modifica del permesso di guida provvisorio, attraverso apposita funzione, alla quale si accede con le medesime modalità indicate al punto n. 1. In tal caso, evidentemente, non devono essere ripetute le operazioni relative alla fase di acquisizione dell’imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Restano confermate le altre fasi della procedura su esposta. All’esito della procedura di modifica del permesso di guida provvisorio se ne genera uno nuovo, conforme all’allegato 2, che ha validità fino alla la nuova data di prenotazione della visita presso la CML e che reca in calce la data della precedente prenotazione. Poiché la modifica della data di prenotazione della visita presso la CML su istanza del titolare della patente di guida dà diritto al rilascio di un permesso di guida provvisorio con scadenza più lunga, come su descritto, si raccomanda a tutte le CML ed agli uffici dalle stesse preposti all’espletamento delle procedure di prenotazione e rilascio del permesso in parola di scoraggiare ogni richiesta di rinvio che abbia finalità meramente dilatorie, che di fatto consentono al titolare di patente di circolare rinviando la verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica.
5) PRESENZA OSTATIVITA’
Se la verifica presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ha riscontrato condizioni di ostatività sulla patente, il procedimento informatizzato, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in riferimento, non consente il rilascio del permesso di guida provvisorio. Provvede invece al rilascio di una comunicazione di questa Direzione Generale, conforme all’allegato 3, che dà conto dell’impossibilità di rilasciare il permesso predetto a causa della presenza di ostatività sulla patente e che invita il titolare della stessa a contattare l’Ufficio della Motorizzazione Civile per eventuali ulteriori informazioni: come anticipato al punto n. 2b), tale comunicazione deve essere stampata per essere consegnata al cittadino, unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita in CML, se non già rilasciata in precedenza. Per completezza di informazione si fa presente che i provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML, ma solo quando questa si accredita nel sistema con il codice di medico certificatore ex art. 119, co. 4, CdS: è stata infatti predisposta apposita funzione che ne consente ricerca tramite patente, codice fiscale o dati anagrafici.
5.a) revisione patente. Nel caso in cui sia pendente sulla patente da rinnovarsi un provvedimento di revisione, il sistema rilascia una comunicazione di questa Direzione Generale conforme all’allegato 4, che reca in calce un invito al titolare della patente a verificare presso l’UMC la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, nel caso, recarvisi presentando:
- la prenotazione della visita medica presso CML;
- il provvedimento con il quale è stata disposta la revisione, notificato allo stesso;
- la ricevuta di pagamento dell’imposta dell’imposta di bollo su c/c 4028.
Anche tale comunicazione, come anticipato al punto 2.b) deve essere stampata e consegnata al titolare della patente da rinnovarsi presso CML e per la quale è richiesto un permesso di guida provvisorio.
Pertanto, al fine di non consentire il rilascio del permesso di guida provvisorio in commento, in conflitto con le su rammentate disposizioni, l’UMC al quale si presenta il titolare di patente da rinnovarsi nella validità previa visita in CML, sulla quale è disposta un provvedimento di revisione, ai fini del rilascio del permesso di guida provvisorio dovrà preliminarmente verificare che, nel caso di primo rilascio del permesso provvisorio in parola, la patente posseduta non sia già scaduta ed, in ogni caso che la visita in CML sia stata prenotata e che, alternativamente:
- sia stata già presentata domanda per sottoporsi all’esame di revisione. In tal caso sarà possibile rilasciare il permesso di guida provvisorio richiesto nel quale sarà espressamente riportata la seguente dicitura “Si rammenta tuttavia che, poiché sulla predetta patente è stata disposto un provvedimento di revisione ed è stata presentata la domanda per sottoporsi al relativo esame, ai sensi dell’art.128, co.2, CdS, qualora il titolare della patente non si presenti all’esame di revisione per la data prenotata, la patente è automaticamente sospesa. Conseguentemente il presente permesso cessa di avere validità a decorrere dal giorno successivo alla predetta data di prenotazione dell’esame.”, conformemente all’allegato 5.
oppure, - non sia stato ancora prenotato l’esame di revisione, ma non ancora sono scaduti i trenta giorni di cui alla circolare prot. n. 673/8.7.3 dell’11 gennaio 2017. In tal caso, ai fini del rilascio del permesso di guida provvisorio, l’UMC invita l’utente a procedere alla prenotazione dell’esame di revisione.
Prenotato l’esame di revisione, è possibile quindi procedere al rilascio del permesso provvisorio conforme all’allegato 5, come sopra descritto.