Recupero e custodia veicoli: ecco le novità
Ci sono importanti novità che riguardano le pratiche di recupero e custodia veicoli, oltre al loro acquisto. In questo articolo cerchiamo di capire quali sono le ultime disposizioni governative in merito.
Il Ministero degli Interni (Ufficio Politiche per l’Attuazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo) risponde alla lettera inviata dalla Confartigianato Imprese Autoriparazione, con riferimento al disciplinare di gara predisposto ai fini dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento del servizio di recupero e custodia veicoli, oltre al loro acquisto, oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada.
In questo documento si chiedevano delucidazioni circa il recupero e custodia veicoli, e nello specifico di “sapere se l’area destinata a depositeria/custodia, per il bando di cui all’oggetto …,può coincidere con l’area di custodia autorizzata dal Prefetto … ai sensi del D.P.R. 571/1982, oppure se devono intendersi come due aree distinte e separate tra loro, se pur adiacenti ed insistenti sullo stesso sito”.
In proposito, si precisa che le aree indicate nell’offerta tecnica dall’operatore interessato alla partecipazione alla gara espletata ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada vanno utilizzate esclusivamente per il servizio di custode-acquirente e separate dalle altre attività, eventualmente contigue o insistenti sullo stesso sito, ivi comprese quelle destinate a depositeria giudiziaria a mente dell’articolo 8 del decreto n. 571.
Tale separazione dovrà essere attestata nella relativa relazione presentata da un tecnico iscritto all’albo professionale, come previsto al punto A.3 del citato disciplinare.