Guida in stato di ebbrezza: pene e come evitare il carcere
La guida in stato di ebbrezza è tra le contestazioni più frequenti che le Forze dell’Ordine fanno nei confronti dei guidatori. In questi casi sono previste pene più o meno severe a seconda del grado alcolemico raggiunto, e che dimostrano come questo reato sia considerato come vero e proprio pericolo per la vita delle persone.
Se chi guida in stato di ebbrezza viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per g/l vi è una sanzione amministrativa che va da 543 a 2170 euro. In più la patente viene sospesa da 1 a 3 mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 g/l, l’ammenda può toccare i 3200 € e la patente viene sospesa da 6 mesi ad 1 anno, con possibilità di arresto fino a 6 mesi. Nei casi più gravi, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, l’ammenda sale fino a 6000 €, la sospensione della patente arriva fino a 2 anni e si rischia l’arresto fino a 1 anno. Se il veicolo appartiene a persona terza, la sospensione della patente è raddoppiata e la patente (in caso di recidiva nel biennio) è sempre revocata.
In questi casi è sempre disposta la confisca del veicolo, anche in caso di sospensione condizionale della pena, a meno che il veicolo non appartenga a persona terza.
La legge però prevede che per chi è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, si possa chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, entro 15 giorni dalla notifica del decreto. Il GIP decide quindi per la sostituzione della pena con un lavoro che sia pubblicamente e socialmente utile.
Il lavoro di pubblica utilità prevede la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La durata è corrispondente a quella della sanzione detentiva. Un lavoro quindi che si compie in favore di soggetti fragili: malati, anziani, minori, ex studenti, ex detenuti, extracomunitari. Può però essere svolto anche in tutela del patrimonio pubblico, ambientale o in attività che rientrino nelle competenze del condannato.
Dopo un colloquio specifico l’Amministrazione decide se accogliere la persona condannata per guida in stato di ebbrezza. Un referente effettua la supervisione del lavoro e riferisce tramite relazione al Giudice. Il lavoro di norma viene svolto nella Regione di residenza del condannato e la durata deve essere di almeno 6 ore e non più di 15 ore settimanali, e comunque non oltre le 8 ore giornaliere.