Targa prova: ecco le ultime novità
Le questioni che ruotavano attorno alla targa prova erano molte e poco chiare. Ora si cerca una soluzione con l’approvazione del c.d. decreto-legge “Infrastrutture” da parte del Consiglio dei Ministri.
Una presa di posizione chiara del Governo, che in più occasioni aveva sostenuto la possibilità di usare la targa prova anche su veicoli già immatricolati, mentre il Ministero dell’Interno continuava a sostenere l’utilizzo solo per i veicoli ancora privi di carta di circolazione.
Nel testo, che ora è approvato, si legge quanto segue:
L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Ma c’è ancora una novità che riguarda la targa prova, e che dovrebbe servire a evitare abusi e violazioni: “Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti”.