NUOVE ISTRUZIONI PER I CONTROLLI TECNICI AI RIMORCHI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato un nuove istruzioni alle Direzioni Generali Territoriali, relative ai controlli tecnici ai rimorchi delle categorie O1 e O2. Vediamo quali sono le indicazioni più importanti.
Per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t, la frequenza di controlli è di quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, ai fini del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale. Dato il considerevole numero di rimorchi da revisionare, al fine di limitare i disagi per l’utenza e non aggravare le criticità dei centri di controllo pubblici, si dispone un calendario (che trovate nell’allegato 1 del documento). Gli ispettori dovranno provvedere all’esecuzione del controllo del rimorchio nelle condizioni in cui viene presentato, sia carico o scarico. Resta la piena responsabilità dell’utente sulla sicurezza durante lo svolgimento della prova e in particolare sulla sicurezza dell’eventuale carico.
L’attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il successivo controllo.(all.2). Per i trattori delle categorie Tlb, T2b, T3b, T4b e T5, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai sensi degli articoli 111 e 114 del Nuovo codice della strada concernenti la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo in corso di definizione di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015. Il calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il decreto attuativo di cui al paragrafo precedente. A seguito della effettuazione della revisione deve essere prodotto un certificato di revisione.
Si sta aggiornando l’elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e introducono il livello di gravità. Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni continuano ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuove disposizioni da adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.
I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall’art. 13 comma 2 del D.M. A partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all’art.13 del D.M. I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31 agosto 2018.
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